- È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del DL 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “Prato in Fiera associazione di promozione sociale” con sede nel Comune di Treviso.
- Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Associazione di promozione sociale
Statuto
Approvato con l'assemblea dell'8 febbraio 2018 e modificato con le assemblee straordinarie del 12 settembre 2019 e del 25 febbraio 2021.
Art. 1 Denominazione e sede
Art. 2 Finalità
- L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale in favore dei soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
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L’associazione persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, previste dal Codice del Terzo Settore all'art. 5:
- e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- f. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della cittadinanza attiva e delle attività di interesse generale;
- z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- Scopo dell'Associazione è di far tornare l'erba nel Prato della Fiera, nella Città di Treviso, e di prendersi cura di questo luogo unico che da oltre mille anni è un bene comune, centro di socialità, cultura e incontri, con un ruolo importante nella storia della Città e nello sviluppo del territorio.
- L'associazione intende individuare e promuovere attività di qualità in grado di far vivere lo spazio del Prato integrandolo nella vita del quartiere e della città. Promuove eventi che garantiscano una immediata visibilità e promozione di turismo culturale e ambientale coerenti con le finalità presenti in questo articolo.
- L'associazione si propone di coprogettare e partecipare alla rigenerazione e alla futura cura di questo importante spazio pubblico favorendo il dialogo e la collaborazione con tutte le persone, le organizzazioni e le istituzioni pubbliche o private che sono interessate e che possono contribuire a questo scopo. Perciò intende sviluppare e rafforzare forme di sussidiarietà orizzontale promuovendo la cooperazione e la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'Art. 118 della Costituzione ed in particolare con il Comune di Treviso in applicazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".
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L'associazione, per raggiungere il proprio scopo, intende in particolare:
- promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati per informare sullo stato di avanzamento della rigenerazione del Prato della Fiera, per organizzare eventi e iniziative aperte al pubblico sul Prato, per contribuire alla realizzazione delle opere di riqualificazione e alla cura del luogo;
- realizzare e sostenere attività e manifestazioni che animano la vita del Prato, compatibili con la sua natura di spazio verde e pubblico, anche in collegamento con iniziative di più ampio respiro che lo valorizzino nell'ambito del Parco del Sile e della vita della Città; si propone di costruire e promuovere contenuti dinamici che possano sfociare in eventi quali feste, festival e fiere;
- costruire una rete di amicizia, conoscenza, scambio e collaborazione con realtà simili a Prato della Fiera in altre città italiane ed estere;
- realizzare ogni altra iniziativa, nell'ambito delle attività di interesse generale elencate al comma 2, utili a perseguire lo scopo sociale.
- L'associazione potrà inoltre realizzare attività diverse da quelle elencate al comma 2, secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità sociali, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa vigente ai sensi dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Art. 3 Soci
- Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, anche in rappresentanza di persone giuridiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
- Possono chiedere l'ammissione a socio altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tali Enti sono rappresentati in assemblea dal proprio presidente o da un suo delegato.
- L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato per iscritto all'interessato.
- Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
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Ci sono quattro categorie di soci:
- ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
- volontari: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, partecipano attivamente alle attività dell'associazione contribuendo con la propria opera di volontariato;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
- benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
- La qualifica di socio, salvo quanto previsto all'art. 5, è permanente e intrasmissibile.
Art. 4 Diritti e doveri dei soci
- I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
- Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in ragione delle disponibilità personali. Possono visionare presso la sede dell'associazione i libri sociali che l'associazione ha obbligo di legge di redigere, dietro richiesta scritta al presidente.
- I soci devono versare la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Fanno eccezione i soci benemeriti che non sono tenuti al versamento della quota sociale.
- I soci volontari svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Ai soci spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative, secondo i limiti fissati e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
- I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento dell'attività di volontariato a favore dell'Associazione.
Art. 5 Recesso ed esclusione del socio
- Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
- Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
- In particolare perde la qualifica di socio chi non versa quota associativa per due anni consecutivi. La decadenza è automatica e decorre dalla data di delibera dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
- L'esclusione in tutti gli altri casi è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.
Art. 6 Organi sociali
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Gli organi dell'associazione sono:
- Assemblea dei soci
- Consiglio direttivo
- Presidente e vicepresidente
- Segretario e tesoriere
- Coordinatori dei soci volontari
- Organo di controllo
- Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito.
Art. 7 Assemblea
- L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
- Ha diritto di voto il socio in regola con il pagamento della quota associativa.
- E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con almeno 10 giorni di preavviso e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Nell'avviso scritto si può prevedere che la partecipazione dei soci all'assemblea possa avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.
- L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
- L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.
Art. 8 Compiti dell’Assemblea
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L'assemblea deve:
- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- fissare l’importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione;
- approvare eventuali regolamenti interni;
- deliberare sull’esclusione dei soci;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti dell'eventuale organo di controllo;
- deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 9 Validità Assemblee
- L'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno se ordinaria e almeno 14 giorni dopo se straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
- Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
- L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con un terzo più uno dei soci, presenti o rappresentati per delega, e con decisione deliberata a maggioranza; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno un terzo dei soci.
Art. 10 Verbalizzazione
- Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da altro componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea.
- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11 Consiglio direttivo
- Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore. Esso è composto da numero dispari di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, variabile da cinque a nove.
- Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
- Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche in videoconferenza, con mezzi di comunicazione a distanza, permettendo l'identificazione delle persone partecipanti.
- Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico consuntivo e il programma annuale delle attività.
- Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.
- Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
- Il Consiglio direttivo sceglie inoltre, tra i suoi membri, il segretario, il tesoriere e due coordinatori dei soci volontari, definendone compiti e poteri.
- Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i referenti dei gruppi di lavoro dei soci. Possono altresì partecipare i soci che ne facciano richiesta e altri esperti convocati per contribuire alla trattazione di specifici argomenti.
- Qualora un membro del Consiglio direttivo si dimetta il Consiglio può cooptare un altro socio che dovrà, in ogni caso, essere presentato e confermato dalla prima assemblea utile.
Art. 12 Presidente e vicepresidente
- Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio direttivo. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
Art. 13 Tesoriere
- Il Tesoriere gestisce la liquidità e gli eventuali conti correnti, esegue incassi e mandati di pagamento per conto dell'associazione e coordina l'attività contabile dell'associazione.
Art. 14 Coordinatori dei soci volontari
- I coordinatori dei soci volontari, in numero di due, hanno il compito di animare e coordinare l'attività dei soci volontari, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo.
- Operano di comune accordo e hanno il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
- Possono convocare riunioni e incontri dei soci e dei soci volontari, anche divisi in sottogruppi per la realizzazione di specifiche attività e programmi.
Art. 15 Organi di controllo
- L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e viene eletto dall'assemblea qualora si verifichino le circostanze previste dal medesimo articolo del Codice.
Art. 16 Risorse economiche
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Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
- corrispettivi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
- proventi derivanti da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 17 Rendiconto economico-finanziario
- Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
- Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore ed è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
Art. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio
- L'eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
- In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’assemblea che delibera lo scioglimento e a norma di legge, previa acquisizione del parere positivo previsto dall’Art. 9 del Codice del Terzo Settore.
Art. 19 Disposizioni finali
- Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi vigenti.