Associazione di promozione sociale

Statuto

Approvato con l'assemblea dell'8 febbraio 2018 e modificato con le assemblee straordinarie del 12 settembre 2019 e del 25 febbraio 2021.

Art. 1 Denominazione e sede

  1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000, del DL 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata: “Prato in Fiera associazione di promozione sociale” con sede nel Comune di Treviso.
  2. Il trasferimento della sede legale nell’ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale in favore dei soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
  2. L’associazione persegue il proprio scopo mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, previste dal Codice del Terzo Settore all'art. 5:

    • e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
    • f. tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
    • i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, della cittadinanza attiva e delle attività di interesse generale;
    • z. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  3. Scopo dell'Associazione è di far tornare l'erba nel Prato della Fiera, nella Città di Treviso, e di prendersi cura di questo luogo unico che da oltre mille anni è un bene comune, centro di socialità, cultura e incontri, con un ruolo importante nella storia della Città e nello sviluppo del territorio.
  4. L'associazione intende individuare e promuovere attività di qualità in grado di far vivere lo spazio del Prato integrandolo nella vita del quartiere e della città. Promuove eventi che garantiscano una immediata visibilità e promozione di turismo culturale e ambientale coerenti con le finalità presenti in questo articolo.
  5. L'associazione si propone di coprogettare e partecipare alla rigenerazione e alla futura cura di questo importante spazio pubblico favorendo il dialogo e la collaborazione con tutte le persone, le organizzazioni e le istituzioni pubbliche o private che sono interessate e che possono contribuire a questo scopo. Perciò intende sviluppare e rafforzare forme di sussidiarietà orizzontale promuovendo la cooperazione e la collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni coinvolte, ai sensi dei commi 1 e 4 dell'Art. 118 della Costituzione ed in particolare con il Comune di Treviso in applicazione del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".
  6. L'associazione, per raggiungere il proprio scopo, intende in particolare:

    1. promuovere la raccolta di fondi pubblici e privati per informare sullo stato di avanzamento della rigenerazione del Prato della Fiera, per organizzare eventi e iniziative aperte al pubblico sul Prato, per contribuire alla realizzazione delle opere di riqualificazione e alla cura del luogo;
    2. realizzare e sostenere attività e manifestazioni che animano la vita del Prato, compatibili con la sua natura di spazio verde e pubblico, anche in collegamento con iniziative di più ampio respiro che lo valorizzino nell'ambito del Parco del Sile e della vita della Città; si propone di costruire e promuovere contenuti dinamici che possano sfociare in eventi quali feste, festival e fiere;
    3. costruire una rete di amicizia, conoscenza, scambio e collaborazione con realtà simili a Prato della Fiera in altre città italiane ed estere;
    4. realizzare ogni altra iniziativa, nell'ambito delle attività di interesse generale elencate al comma 2, utili a perseguire lo scopo sociale.
  7. L'associazione potrà inoltre realizzare attività diverse da quelle elencate al comma 2, secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità sociali, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dalla normativa vigente ai sensi dell’Art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 3 Soci

  1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche, anche in rappresentanza di persone giuridiche, che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
  2. Possono chiedere l'ammissione a socio altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Tali Enti sono rappresentati in assemblea dal proprio presidente o da un suo delegato.
  3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato per iscritto all'interessato.
  4. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.
  5. Ci sono quattro categorie di soci:

    1. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea;
    2. volontari: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, partecipano attivamente alle attività dell'associazione contribuendo con la propria opera di volontariato;
    3. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
    4. benemeriti: sono persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
  6. La qualifica di socio, salvo quanto previsto all'art. 5, è permanente e intrasmissibile.

Art. 4 Diritti e doveri dei soci

  1. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e il dovere di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali in ragione delle disponibilità personali. Possono visionare presso la sede dell'associazione i libri sociali che l'associazione ha obbligo di legge di redigere, dietro richiesta scritta al presidente.
  3. I soci devono versare la quota sociale annuale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Fanno eccezione i soci benemeriti che non sono tenuti al versamento della quota sociale.
  4. I soci volontari svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto. Ai soci spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative, secondo i limiti fissati e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
  5. I soci volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore, in relazione allo svolgimento dell'attività di volontariato a favore dell'Associazione.

Art. 5 Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
  3. In particolare perde la qualifica di socio chi non versa quota associativa per due anni consecutivi. La decadenza è automatica e decorre dalla data di delibera dell'esclusione da parte del Consiglio Direttivo.
  4. L'esclusione in tutti gli altri casi è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro l'esclusione è ammesso ricorso al giudice ordinario.

Art. 6 Organi sociali

  1. Gli organi dell'associazione sono:

    • Assemblea dei soci
    • Consiglio direttivo
    • Presidente e vicepresidente
    • Segretario e tesoriere
    • Coordinatori dei soci volontari
    • Organo di controllo
  2. Tutte le cariche sociali sono elettive e sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 Assemblea

  1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. Ha diritto di voto il socio in regola con il pagamento della quota associativa.
  3. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare con almeno 10 giorni di preavviso e contenente l'ordine del giorno dei lavori. Nell'avviso scritto si può prevedere che la partecipazione dei soci all'assemblea possa avvenire anche mediante collegamenti a distanza che garantiscano l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto. Il voto in ogni caso potrà essere espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di voto a distanza.
  4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
  5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
  6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 8 Compiti dell’Assemblea

  1. L'assemblea deve:

    • approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
    • fissare l’importo della quota sociale annuale;
    • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell'associazione;
    • approvare eventuali regolamenti interni;
    • deliberare sull’esclusione dei soci;
    • eleggere il Consiglio Direttivo;
    • nominare i componenti dell'eventuale organo di controllo;
    • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Validità Assemblee

  1. L'assemblea ordinaria o straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno se ordinaria e almeno 14 giorni dopo se straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
  2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun socio.
  3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti o rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
  4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con un terzo più uno dei soci, presenti o rappresentati per delega, e con decisione deliberata a maggioranza; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno un terzo dei soci.

Art. 10 Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da altro componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal presidente dell'Assemblea.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 Consiglio direttivo

  1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del Codice del Terzo Settore. Esso è composto da numero dispari di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti, variabile da cinque a nove.
  2. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
  3. Le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi anche in videoconferenza, con mezzi di comunicazione a distanza, permettendo l'identificazione delle persone partecipanti.
  4. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto economico consuntivo e il programma annuale delle attività.
  5. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati consecutivi.
  6. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente e il vicepresidente.
  7. Il Consiglio direttivo sceglie inoltre, tra i suoi membri, il segretario, il tesoriere e due coordinatori dei soci volontari, definendone compiti e poteri.
  8. Alle riunioni del Consiglio direttivo sono invitati a partecipare, senza diritto di voto, i referenti dei gruppi di lavoro dei soci. Possono altresì partecipare i soci che ne facciano richiesta e altri esperti convocati per contribuire alla trattazione di specifici argomenti.
  9. Qualora un membro del Consiglio direttivo si dimetta il Consiglio può cooptare un altro socio che dovrà, in ogni caso, essere presentato e confermato dalla prima assemblea utile.

Art. 12 Presidente e vicepresidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione e presiede il Consiglio direttivo. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 13 Tesoriere

  1. Il Tesoriere gestisce la liquidità e gli eventuali conti correnti, esegue incassi e mandati di pagamento per conto dell'associazione e coordina l'attività contabile dell'associazione.

Art. 14 Coordinatori dei soci volontari

  1. I coordinatori dei soci volontari, in numero di due, hanno il compito di animare e coordinare l'attività dei soci volontari, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio direttivo.
  2. Operano di comune accordo e hanno il compito di favorire e sostenere la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione.
  3. Possono convocare riunioni e incontri dei soci e dei soci volontari, anche divisi in sottogruppi per la realizzazione di specifiche attività e programmi.

Art. 15 Organi di controllo

  1. L'organo di controllo esercita le funzioni previste dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore e viene eletto dall'assemblea qualora si verifichino le circostanze previste dal medesimo articolo del Codice.

Art. 16 Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

    1. quote e contributi degli associati;
    2. eredità, donazioni e legati;
    3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
    4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
    5. rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
    6. corrispettivi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
    7. proventi derivanti da attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
    8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
    9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
    10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
  2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  4. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 17 Rendiconto economico-finanziario

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo secondo le previsioni del Codice del Terzo Settore ed è approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
  3. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. L'eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all'art. 9.
  2. In tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo le modalità e i criteri stabiliti dall’assemblea che delibera lo scioglimento e a norma di legge, previa acquisizione del parere positivo previsto dall’Art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19 Disposizioni finali

  1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile, dal Codice del Terzo Settore e dalle leggi vigenti.